Descrizione
Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312.
Prot. n. 3856
Oggetto: Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica
Introduzione
Continuano a pervenire, da parte dei Provveditorati agli studi e da singole scuole, quesiti relativi alle modalità di attuazione del diritto di assemblea riconosciuto agli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
La materia, come è noto, potrà formare oggetto di approfondito esame nel corso della conferenza nazionale dalla quale scaturiranno le eventuali modificazioni all’attuale ordinamento legislativo degli organi collegiali. Per intanto, non vi è motivo perché le vigenti norme non siano pienamente osservate.
Allo scopo, quindi, di dare risposta, con un unico atto, ai vari quesiti e di realizzare la necessaria unità di indirizzo nella materia in perfetta armonia e coerenza con l’attuale legislazione, si forniscono i chiarimenti che seguono.
I – Diritto di assemblea
E’ regolato dall’art. 42 del D.P.R. n. 416/1974. La norma afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi. L’esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all’osservanza delle modalità stabilite dagli artt. 43 e 44 dello stesso decreto.
II – Oggetto del dibattito nell’assemblea di istituto
L’assemblea studentesca di istituto può riferirsi sia all’approfondimento dei problemi della scuola sia all’approfondimento dei problemi della società (art. 43 del D.P.R. n. 416/1974).
Tale approfondimento, però, deve svolgersi, come dice testualmente la norma “in funzione della formazione culturale e civile degli studenti” e non per altre finalità .
Altro limite all’oggetto del dibattito è rappresentato dal rispetto delle disposizioni dell’ordinamento penale, con la conseguente esclusione di ogni argomento che possa costituire configurazione di reato.
III – Convocazione – ordine del giorno e data dell’assemblea di istituto – preavviso alle famiglie
L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco – espressione, quest’ultimo, dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe (art. 43) – o del 10% degli studenti (art. 44): il preside è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla Legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del comitato studentesco previsto dall’art. 43 o da almeno il 10% degli studenti. Si chiariscono che nei casi in cui non esista il comitato studentesco la richiesta deve pervenire soltanto da almeno il 10% degli studenti, mentre, nell’ipotesi in cui sia stato costituito il comitato studentesco, la richiesta può essere fatta sia dalla maggioranza del comitato stesso sia da almeno il 10% degli studenti.
La raccolta di firma per la convocazione dell’assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti.
L’ordine del giorno e la data dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
La preventiva comunicazione al preside della data dell’assemblea risponde all’esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al preside (art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici, in cui dovrebbe svolgersi l’assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi) sarà concordata una diversa data dell’assemblea studentesca.
La convocazione dell’assemblea deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.
Il preside, dopo aver provveduto, in rapporto all’ordine del giorno dell’assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede ad apporre in calce al documento ricevuto, contenente il predetto ordine del giorno, la dicitura “visto il preside” seguita dalla propria firma autografa e dalla data di apposizione del visto e trattiene agli atti copia del documento. Il documento stesso, munito del visto del Preside a certificazione della legittimità della convocazione dell’assemblea e del relativo ordine del giorno, è affisso, a cura del preside stesso, all’albo della scuola.
Il Preside preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea.
IV – Numero delle assemblee di istituto
L’art. 43 del D.P.R. n. 416/1974 è sufficientemente chiaro in materia e non può pertanto essere interpretato diversamente da ciò che stabilisce.
L’assemblea di istituto nei locali scolastici può avere luogo quando si svolge durante le ore di lezione – una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
Ne consegue:
a) che non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un’assemblea di istituto al mese, con la implicita impossibilità di tenere più assemblee mensili, anche se di durata – ciascuna – inferiore alle ore di lezione della giornata: non è cioè, consentito di frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione;
b) non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese.
È inoltre consentita un’altra assemblea mensile di istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell’orario delle lezioni: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali.
La durata dell’assemblea va concordata con il preside in rapporto alle ore di disponibilità dei locali.
Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.
V – Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto
L’art. 43 del D.P.R. n. 416/1974 consente che alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici sempre, come detta lo stesso articolo, per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti.
I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno, cioè preventivamente; ciò comporta:
a) che devono essere considerati legittimati a invitare gli esperti i promotori dell’assemblea, cioè, a norma dell’art. 44, il comitato studentesco o almeno il 10% degli studenti;
b) che detta partecipazione non può essere deliberata nel corso dell’assemblea.
La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal consiglio di istituto: sarà cura del preside richiedere tempestivamente la convocazione del consiglio. Il consiglio di istituto potrà negare l’autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, essendo ovvio che i promotori dell’assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di 4 assemblee all’anno (art. 43, comma 5).
VI – Svolgimento dell’assemblea di istituto
1) Regolamento dell’assemblea
L’art. 44 stabilisce che l’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento: la formulazione della Legge porta a considerare come obbligatoria da parte dell’assemblea, l’approvazione del proprio regolamento: per esigenze funzionali, appare necessario che il regolamento sia approvato nella prima assemblea dell’anno. Il regolamento può successivamente essere modificato; o confermato, o sostituito con altro regolamento.
Il regolamento deve essere inviato in visione al consiglio di istituto: tale formalità – che costituisce adempimento obbligatorio – non implica però che l’efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione e convalida del regolamento stesso da parte del consiglio di istituto. Il consiglio, tuttavia, ha ovviamente facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione.
L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o dal presidente eletto dall’assemblea stessa: sul piano pratico, in caso di esistenza del comitato, spetta comunque all’assemblea decidere se i lavori dell’assemblea stessa debbono essere regolati dal comitato o da un presidente eletto.
Infine, è da notare che è lasciato alla libera scelta dell’assemblea decidere se il presidente di quest’ultima debba essere eletto di volta in volta o resti in carica per un periodo più prolungato.
2) Presenza all’assemblea di istituto del preside e degli insegnanti.
L’art. 43 – ultimo comma – del D.P.R. 416 stabilisce che all’assemblea di istituto (o di classe) possono assistere il preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderino.
Si ritiene opportuno precisare che né il regolamento interno dell’istituto né alcuna deliberazione del consiglio di istituto possono limitare il diritto del preside e degli insegnanti di assistere all’assemblea: né tale divieto può essere posto dal regolamento dell’assemblea studentesca.
VII – Responsabilità e poteri di intervento del preside
Il preside ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea (art. 44 ultimo comma D.P.R. 416).
Qualora l’assemblea non abbia provveduto a darsi il prescritto regolamento, l’intervento del preside è da ritenersi esercitabile egualmente, sia nella fase che precede la convocazione dell’assemblea sia durante lo svolgimento della stessa, nell’eventualità in cui non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti (es.: raccolta di firma che non abbia rispettato la libertà di decisione dei singoli studenti).
L’intervento del preside nella fase di svolgimento dell’assemblea è da riferirsi alla constatata impossibilità di ordinato svolgimento di quest’ultima, oltre che all’eventualità di impedimento dell’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti (che dovrebbe essere assicurato dal regolamento dell’assemblea e che, pertanto, va garantito anche in mancanza di tale regolamento). L’intervento del preside durante lo svolgimento dell’assemblea deve tuttavia essere attuato soltanto quando i normali organi preposti all’ordinato svolgimento dell’assemblea (presidente, o comitato studentesco) non siano manifestatamente in grado di provvedere in proposito.
In merito al potere di intervento del preside durante lo svolgimento dell’assemblea, si fa presente, non sussistendo obbligo per il preside di essere presente all’assemblea che il preside stesso è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo intervento.
Come si è già chiarito precedentemente (v. paragrafo III) le finalità dell’assemblea sono stabilite dalla Legge (art. 43, comma 1, D.P.R. 416). Il preside, ricevuto l’ordine del giorno dell’assemblea, verificherà che esso risponda alle finalità previste dalla Legge; inoltre verificherà che sussistano i requisiti di legittimità della richiesta di convocazione, come da paragrafo III della presente circolare.
VIII – Articolazione dell’assemblea di istituto in assemblee di classi parallele
L’art. 43 del D.P.R. 416 prevede che, in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto possa articolarsi in assemblea di classi parallele.
La richiesta di articolare l’assemblea di istituto in assemblea di classi parallele deve essere presentata contestualmente alla presentazione, al preside, dell’ordine del giorno e della data dell’assemblea: l’articolazione dell’assemblea in classi parallele, infatti, non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunga a quella di istituto, ma è una diversa forma di svolgimento di quest’ultima con la conseguente applicabilità delle stesse norme di Legge che si riferiscono all’assemblea di istituto e che vengono chiarite con la presente circolare.
IX – Assemblee studentesche di classe
L’assemblea di classe, prevista dall’art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo:
- una volta al mese, se l’assemblea si svolga durante le ore di lezione, nel limite di due ore di lezione di una giornata;
- per una seconda volta al mese, quando si svolge al di fuori dell’orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità di locali.
L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
Pur nell’assenza di una specifica normativa legislativa, è da ritenersi compresa nelle normali facoltà dell’assemblea quella di eleggere un proprio presidente e di darsi un proprio regolamento.
La Legge non stabilisce quale sia l’organo che debba procedere alla convocazione dell’assemblea di classe, a differenza di quanto, invece, è previsto, per l’assemblea di istituto. E’, pertanto, da ritenersi che il legislatore abbia inteso lasciare direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione (ad esempio, attraverso un proprio comitato).
In rapporto alla prevista sospensione delle lezioni (due ore) è necessario che la data dell’assemblea sia preventivamente comunicata al preside, unitamente all’ordine del giorno.
Si applica anche all’assemblea di classe il disposto dell’ultimo comma dell’art. 43 del D.P.R. 416 relativo al diritto del preside – o di un suo delegato – e degli insegnanti di assistere all’assemblea. Si rinvia, in materia, alle istruzioni contenute nel precedente paragrafo VI, n. 2 relativamente all’assemblea di istituto.
Per l’assemblea mensile da tenersi nei locali dell’istituto fuori dell’orario delle lezioni vale quanto già precisato per l’assemblea di istituto (v. paragrafo IV).
Circa il potere di intervento del preside, vale quanto già chiarito a proposito dell’assemblea di istituto.
X – Attività di ricerca, di seminario, di lavoro di gruppo
L’art. 43 – penultimo comma – prevede che le ore destinate alle assemblee – di classe e di istituto – possano essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
E’ opportuno rilevare che la scelta circa l’utilizzazione di tali ore (se per le assemblee o per le attività qui in esame o per lavori di gruppo) spetta agli studenti.
Anche l’organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo spetta agli studenti.
Il preside agevolerà l’organizzazione delle attività di ricerca, di seminario e dei lavori di gruppo ponendo a disposizione degli studenti, secondo le disponibilità dell’istituto, locali e materiale.
Anche per le attività e i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, vale, per ciò che riguarda il potere di intervento del preside, quanto già precisato per l’assemblea di istituto; lo stesso si dica per il diritto degli insegnanti e del preside – o di un suo delegato – di assistervi.
XI – Locali per le assemblee studentesche di istituto diversi da quelli scolastici
Alcune scuole non dispongono, per le assemblee di istituto, di locali sufficientemente capienti.
In tali ipotesi – e sempreché gli studenti non intendano svolgere assemblee per classi parallele – potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.
Relativamente ai locali di cui altre scuole consentono l’uso, si fa presente che in materia deve essere osservato il principio generale stabilito dall’art. 12, comma 3, della Legge 4 agosto 1977 n. 517. Pertanto, previa deliberazione del competente consiglio di istituto, svincolata dai criteri generali stabiliti dai consigli scolastici distrettuali o provinciali (trattandosi di fattispecie non rientrante nella previsione dei primi due commi del citato art. 12) l’autorizzazione sarà comunicata dal preside della scuola che dispone dei locali al preside della scuola che deve tenere l’assemblea studentesca. L’autorizzazione deve contestualmente contenere le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
Le responsabilità e i poteri di intervento del preside, previsti dalle disposizioni di Legge in rapporto allo svolgimento dell’assemblea studentesca sono ovviamente da riferirsi al preside della scuola di appartenenza degli studenti che si riuniscono in assemblea.
In relazione al previsto obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell’assemblea (v. paragrafo, III della presente circolare) si chiarisce che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti.
XII – Comitato studentesco
Il comitato studentesco di istituto, previsto quale organo eventuale dall’art. 43 del D.P.R. 416, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Oltre ai compiti espressamente previsti dalla Legge (convocazione dell’assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall’assemblea studentesca di istituto e dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Non sono però applicabili a tale comitato le particolari agevolazioni che la Legge prevede per le assemblee studentesche di classe o di istituto: cioè la possibilità di svolgere dibattiti in ore coincidenti con l’orario delle lezioni e di organizzare dibattiti con la partecipazione di esperti.
Tuttavia, e compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il preside, previa deliberazione di carattere generale del consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l’uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell’orario delle lezioni.
XIII – Cessazione di efficacia di istruzioni precedenti
La presente circolare sostituisce tutte le disposizioni impartite precedentemente in relazione a quesiti singoli di volta in volta prospettati al Ministero.