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Esame di Stato

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari

Descrizione

L’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, comunemente definito Esame di Maturità, è costituito da un gruppo di prove, scritte e/o orali, che concludono il percorso di studi. Il superamento dell’Esame è previsto in caso di raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100 e comporta il conseguimento del Diploma di scuola secondaria di secondo grado previsto dall’indirizzo di studi frequentato dal candidato.

La domanda di ammissione all’Esame di Stato è regolamentata da apposita circolare Ministeriale diffusa a cura dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente.

Tale documento fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande dei candidati:

  • i c.d. candidati interni, ovvero gli studenti delle classi conclusive, dovranno inoltrare le richieste al Dirigente Scolastico dell’Istituto frequentato; la loro ammissione o meno a sostenere le prove sarà disposta in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo Delegato;
  • i c.d. candidati esterni, ossia coloro che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa, tra cui non essere iscritti ad alcuna classe conclusiva ed avere almeno 19 anni, inoltreranno invece la richiesta di ammissione all’Ufficio Scolastico Regionale tramite apposita procedura informatizzata. Verranno poi assegnati ad un Istituto di riferimento che definirà l’ammissione o meno a seguito di svolgimento e superamento degli Esami di idoneità.

Lo svolgimento degli Esami di Stato è regolamentato da apposita Ordinanza Ministeriale emanata con cadenza annuale.

Tale documento regolamenta i diversi aspetti della procedura, come ad esempio i requisiti di ammissione, le tipologie delle prove e le date di svolgimento delle stesse, i voti e la composizione delle commissioni.